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NOTE sulla pubblicazione delle delibere online

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Alcuni cittadini si sono chiesti come si fa ad avere copia delle delibere, anche a seguito di alcune false insinuazioni circolate in questi giorni nel territorio. Precisiamo che la pubblicazione dei documenti su queste pagine avviene nel rigoroso rispetto delle norme, com'è ovvio che sia. Ad ogni modo siamo contenti che l'Amministrazione Comunale, a seguito del servizio reso su queste pagine e riscontratane l'effettiva utilità, abbia deciso di attivare, come avevamo richiesto da diversi mesi, la pubblicazione delle delibere online sul sito del Comune, a partire da febbraio 2009.

COME OTTENERE COPIA DELLE DELIBERE

Il Comune di Stra ha attivato la pubblicazione online sul proprio sito dei provvedimenti dell'Amministrazione. L'accesso agli atti è quindi immediato per chi ha un collegamento internet: CLICCA QUI PER APRIRE LA PAGINA DELLE DELIBERE SUL SITO DEL COMUNE DI STRA.

Chi non può accedere ad internet, invece, deve recarsi presso gli Uffici Comunali e consultare le delibere affisse all'Albo oppure fare apposita richiesta.

PERCHE' E COME ABBIAMO DECISO DI PUBBLICARE LE DELIBERE SUL NOSTRO SITO

Da tempo alcuni componenti della nostra Associazione avevano il bisogno di consultare gli atti dell'Amministrazione e si recavano con le consuete modalità a richiedere le copie cartacee, dato che non c'era altra possibilità.

Ad un certo punto, però, ci è venuta un'idea: perché non richiedere una copia su file anziché su carta? Questo avrebbe permesso un risparmio di tempo per noi ed un notevole sgravio di lavoro per i dipendenti comunali, che non sarebbero stati costretti a perder tempo per fotocopiare il materiale richiesto, con un conseguente risparmio economico per l'ente. Da qui l'idea di rendere disponibili i documenti anche alla consultazione di tutti gli interessati, tramite la pubblicazione sul nostro sito.

Abbiamo verificato la legittimità della procedura ed in data 3/11/2008 un nostro associato ha inoltrato al Segretario Comunale la formale richiesta che venisse inoltrato al suo personale indirizzo di posta elettronica l'oggetto degli Atti di Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. e C.C.. per tutta la durata del mandato del Commissario stesso. La richiesta, che  conteneva ovviamente gli estremi della persona richiedente, veniva protocollata in data 5/11 con n. protocollo 16390.

Visionato tale elenco, di volta in volta il nostro associato ha richiesto il testo degli atti valutati di maggior interesse, sempre con richiesta formale contenente gli estremi della persona richiedente e gli elementi utili all'individuazione del documento, così come previsto dal Regolamento Comunale di Accesso agli Atti, richiesta che è stata sempre regolarmente protocollata. Seguiva l'invio telematico di quanto richiesto.

ALCUNI CHIARIMENTI

A seguito delle recenti insinuazioni, sgradevoli e totalmente prive di fondamento, circolate in questi giorni, vorremmo rassicurare tanto chi ha espresso dubbi quanto i cittadini che ormai regolarmente consultano il nostro servizio, che tutto è stato fatto nel rispetto della normativa, ma è persino ovvio affermarlo. Chiariamo anche alcuni aspetti:

1) abbiamo fatto ciò che qualsiasi cittadino avrebbe potuto fare;

2) i documenti telematici sono stati trasmessi in formato Word, pertanto senza timbri e firme, e tali documenti sono stati poi convertiti in formato pdf per la pubblicazione online;

3) i documenti sono stati trasmessi sempre dagli Uffici Comunali dopo la data di pubblicazione degli stessi, naturalmente. Tutto ciò è documentato dalle richieste regolarmente protocollate e dalle date di invio dei documenti;

4) il sistema di invio telematico non ha costi, al contrario della fotocopiatura, perché il regolamento comunale prevede la corresponsione delle sole spese di riproduzione;

5) si sottolinea la disponibilità, l'apertura, la competenza e la diligenza dei dipendenti comunali e di chi li amministra, che si sono sempre mossi nel rispetto rigoroso delle norme;

6) a seguito del successo di questo periodo di sperimentazione, il Commissario Straordinario ha dato disposizione che dal mese di febbraio 2009 le delibere siano pubblicate sul sito del Comune. Di questo siamo naturalmente molto contenti, perché era ciò che la nostra iniziativa si proponeva. Infatti, prima della pubblicazione sul nostro sito, avevamo sollecitato la pubblicazione degli atti sul sito del Comune, con riferimento al DL 82 del 2005 che stabilisce che ogni pubblica amministrazione debba  essere dotata di un sito web, e che (art. 54 del medesimo decreto) precisa che tale sito debba contenere, tra l’altro, pubblicazioni riguardanti direttive, programmi e atti che dispongono sull’organizzazione, funzioni e obiettivi dell’amministrazione, atti che in massima parte sono contenuti in provvedimenti collegiali degli organi di governo, quali delibere di Giunta e Consiglio comunale, nonché tutti i bandi di gara e concorsi;

7) ogni polemica sorta si sarebbe semplicemente potuta evitare con una telefonata o una mail: sarebbe bastato chiederci come si svolgeva il procedimento di pubblicazione;

8) il nostro servizio di pubblicazione degli atti amministrativi a questo punto non è più necessario: resteranno online le delibere pubblicate fino all'attivazione del sistema sul sito comunale. La nostra rubrica diventerà un luogo di segnalazione e commento degli atti.

CONSULENZA TECNICA

Per coloro che fossero interessati ad approfondire ulteriormente gli aspetti più tecnici dal punto di vista normativo e di legittimità, riportiamo di seguito un parere legale qualificato:

            La polemica generata sulla vicenda trova le sue basi sulla misconoscenza (e ciò desta sorpresa, considerata la qualifica professionale di uno di coloro che l’hanno alimentata) delle leggi che riconoscono a tutti i cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi e ne disciplinano l’esercizio.

            Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, legge che rappresenta un’autentica conquista di civiltà attraverso cui la pubblica amministrazione è stata – faticosamente – trasformata da “cosa loro” (degli amministratori) a “cosa nostra” (dei cittadini).

            Tale legge stabilisce che qualunque documento sia stabilmente detenuto da una pubblica amministrazione per ragioni d’ufficio è liberamente accessibile dai cittadini, e ciò per garantire quella pubblicità, imparzialità e trasparenza che rappresentano i principi fondamentali su cui si regge l’esercizio delle funzioni pubbliche: la garanzia dell’accesso costituisce il livello minimo essenziale di pubblico servizio a cui i cittadini hanno diritto.

            Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 il diritto di accesso si esercita mediante visione o estrazione di copia previa presentazione di apposita istanza alla quale la pubblica amministrazione richiestane deve dare riscontro entro 30 gg. L’accesso può essere negato soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (a esempio per i documenti coperti da segreto di Stato).

            La stessa legge stabilisce che l’accesso è gratuito ed è dovuto soltanto il pagamento del costo di riproduzione dei documenti. La stessa indicazione si rinviene nel regolamento comunale di Stra disciplinante l’accesso.

            Quindi, il modo in cui questa Associazione s’è procurata copia delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale è perfettamente legittimo: un membro dell’Associazione ha esercitato il diritto di accesso chiedendo rilascio di copia delle delibere e poiché queste gli sono state trasmesse a mezzo e-mail, e non mediante riproduzione fotostatica, non sono stati pagati i diritti di riproduzione, appunto perché riproduzione non v’è stata. Per inciso, qualche volta i documenti sono stati rilasciati in copia cartacea e allora i diritti sono stati pagati e conserviamo con cura le relative ricevute.

            Nondimeno è perfettamente legittimo che il Comune abbia trasmesso gli atti in via telematica perché l’art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005 stabilisce che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati: quindi nella fattispecie il ricorso a strumenti informatici è legittimo perché previsto espressamente dalla legge e ha permesso di risparmiare carta, inchiostro e tempo (e ciò soddisfa il principio di economicità dell’azione amministrativa).

             Inoltre, una volta che un atto amministrativo sia stato pubblicato mediante affissione all’albo pretorio diventa pubblico di pieno diritto (comunque anche gli atti detenuti dalla p.a. e non soggetti a pubblicazione sono accessibili da chi ne abbia interesse) e quindi nulla osta alla sua pubblica diffusione anche da parte di privati.

            Qualcuno s’è anche chiesto se sia “legale” che le delibere pubblicate sul sito di Stradafare non riportino gli estremi di pubblicazione e le firme in calce.

            La certificazione di pubblicazione (la quale ultima peraltro non rileva ai fini dell’esistenza e della validità dell’atto, ma casomai può incidere sulla sua efficacia) viene di solito apposta sull’originale dell’atto che viene ovviamente conservato dal Comune. Una copia non necessariamente deve contenere gli estremi di pubblicazione, la cui effettiva esecuzione può comunque in ogni caso essere verificata recandosi al Comune e chiedendo il rilascio di una copia conforme all’originale.

            Il nostro sito ha comunque sempre dato notizia sia della data di pubblicazione, sia della decorrenza dell’efficacia delle singole delibere, entrambe riportate a margine dell’elenco delle delibere consultabili.

            Quanto alla firma, anch’essa sovente manca nelle copie (specialmente, e per ovvi motivi tecnici, nelle copia inviate in formato elettronico), e ciò non incide sulla validità dell’atto perché è sull’originale, che rimane in Comune, che la sottoscrizione deve comparire. Si potrebbe anche aggiungere che la sottoscrizione in calce non è considerata né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza, elemento essenziale dell’atto  (purché non ne risulti dubbia la riferibilità dell’atto all’organo che l’ha emanato),.

            Del resto non ci può essere dubbio che quelle pubblicate sul nostro sito sono mere copie semplici di atti fornite dal Comune a seguito di regolare accesso: sui documenti on-line riportiamo a filigrana la dicitura “copia” e il logo dell’Associazione proprio a significare che il servizio sperimentale ha una funzione puramente divulgativa e di libero servizio informativo, per cui i cittadini che se ne volessero servire per usi legali dovrebbero comunque richiedere al Comune il rilascio di una copia munita della certificazione di conformità all’originale.

            Qualcuno s’è lamentato che Stradafare avrebbe fatto ciò che altri non possono fare: l’assunto è radicalmente errato perché questa Associazione ha fatto (esercitando un diritto che la legge riconosce a tutti i cittadini) esattamente quello che chiunque altro avrebbe potuto fare ma che nessuno prima ha pensato o ha avuto la voglia di fare. Basta presentare l’istanza al Comune.

            Del resto non crediamo che i cittadini abbiano a lamentarsi del servizio loro reso gratuitamente (con impegno delle risorse dell’Associazione e del lavoro dei suoi membri), visto che attraverso di esso tutti possono avere conoscenza delle deliberazioni comunali senza neppure dover fare la fatica di recarsi in Comune a visionare l’albo pretorio o a presentare l’istanza di accesso agli atti. Ciò l’Associazione ha fatto con lo spirito di servizio alla cittadinanza che da sempre anima il suo operare, memore di quel dovere di solidarietà che l’art. 2 della Costituzione pone a carico di tutti (anche delle formazioni sociali, e quindi delle associazioni), e che si traduce in sussidiarietà del cittadino anche a supporto di un esercizio della funzione pubblica rispettoso del principio di trasparenza.

            Nel caso di specie nel sito istituzionale del Comune di Stra non esiste ancora un servizio di libera consultazione delle delibere (che invece dovrebbe esserci in base al richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005) e Stradafare, nei modi consentiti dalla legge, ha sopperito a tale lacuna adempiendo al proprio dovere di solidarietà verso i cittadini che hanno diritto a conoscere, e di sussidiarietà verso la pubblica amministrazione che ha il dovere di far conoscere.

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